L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 14 settembre 2012, prot. 132876 e Risoluzione 17 settembre 2012 n. 88/E), ha completato l’iter amministrativo per il concreto utilizzo del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro che hanno effettuato e che effettueranno nuove assunzioni in soprannumero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) alle quali si aggiungono Abruzzo e Molise.
Con il primo provvedimento sono state definite le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta.
Con il secondo, la Risoluzione n. 88/E, è stato istituito il codice tributo 3885 per consentire la concreta fruizione, mediante compensazione nel mod. F24, del credito d’imposta maturato.
In sintesi, questi sono gli elementi principali del credito d’imposta:
– Destinatari: sono tutti i datori di lavoro privati, escluse le persone fisiche non esercenti attività di impresa né arti e professioni (evidenziamo come il D.L. 70/2011 aveva previsto che, per i soggetti che avrebbero la qualifica di datori di lavoro dal mese di giugno 2011, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato avrebbe costituito incremento della base occupazionale, mentre tale disposizione legislativa non è stata presa in considerazione dal successivo decreto attuativo del Ministro per la coesione territoriale del 24 maggio 2012);
– Lavoratori che danno diritto al beneficio: nuove assunzioni in soprannumero, cioè come incremento occupazionale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.
I primi, cioè i lavoratori “svantaggiati”, sono tutti coloro che:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) hanno superato i 50 anni di età;
d) vivono soli con una o piè persone a carico;
e) sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat)
f) sono membri di una minoranza nazionale.
I secondi, cioè i lavoratori “molto svantaggiati”, sono coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
– Periodo di validità della norma: per le assunzioni effettuate e che verranno effettuate nel periodo dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia;
– Ammontare e durata del beneficio (credito d’imposta): per ogni nuovo lavoratore con i requisiti di legge, il datore di lavoro matura un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti (per i lavoratori part time, il credito è in proporzione alla retribuzione ridotta).
– Durata del beneficio: per i dodici mesi successivi all’assunzione di lavoratori ‘svantaggiati’o per i 24 mesi successivi per le assunzioni di lavoratori ‘molto svantaggiati’;
– Decadenza dal beneficio: il datore di lavoro che non rispetta le condizioni fissate dalla norma, decade dal beneficio;
I due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono consultabili rispettivamente su:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/021142804cc11a51aed5be685f6372d6/risol+88e+del+17+09+12x.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=021142804cc11a51aed5be685f6372d6
Per l’identificazione dei lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati” si veda: http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=67988