La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’art. 1, comma 26, integrando il D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) con un nuovo articolo, il 69 bis, aveva regolamentato i rapporti di lavoro autonomo instaurati con i titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (c.d: ‘partite IVA’).
L’art. 46 bis, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha apportato alcune importanti modifiche a due dei tre requisiti di legittimità di questo tipo di contratto:
a) la collaborazione del titolare della partita IVA con il medesimo committente non deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi annuinell’arco di due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piè soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi (per prestazioni rese a partita IVA), non deve costituire piè dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi. (ricordiamo che per anno solare si intende il periodo il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo. Cfr. Circ. Min. Lav. N. 5 del 7 febbraio 2001)
Resta invece immutato il terzo requisito:
c) che il collaboratore non disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Il mancato rispetto di almeno due dei tre requisiti di legittimità ha come conseguenza la conversione del rapporto a ‘partita IVA’ in uno di collaborazione coordinata e continuativa, ma con il concreto rischio che tale forma di rapporto possa essere ritenuta come collaborazione a progetto, con l’ulteriore, prevedibile conseguenza che, in assenza di uno specifico progetto formalizzato, il rapporto venga in realtà trasformato in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs 276/2003.
Rammentiamo, ai sensi del 2° comma del citato art. 69 bis, che non si hanno dette conseguenze nel caso in cui il titolare della partita IVA sia un collaboratore:
– in possesso di comprovate competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività lavorative;
– titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l’anno 2012 a 18.000 euro (il comma 2, lettera b) dell’art. 69 bisparla di ‘reddito non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990’. Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per il settore artigianato e commercio, che per il 2012 è stato fissato dall’INPS in 45,70 euro).
– che svolga attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni;
La nuova disciplina si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data del 26 giugno 2012. Per i rapporti in corso a tale data del 26 giugno 2012, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano a partire dal 25 giugno 2013.