Sintetizziamo i principali obblighi del lavoratore in caso di malattia:
a) Informare il proprio datore di lavoro, con le modalità ed entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva:
– del motivo dell’assenza
ed, eventualmente:
– della durata prevedibile dell’assenza;
– dell’eventuale cambiamento d’indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza;
– se la malattia è insorta in periodo di ferie;
– se la malattia è conseguenza di un infortunio extralavorativo imputabile a responsabilità di terzi.
(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ., contrattazione collettiva)
b) Far pervenire al datore di lavoro copia della certificazione medica (solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva come onere specifico in aggiunta alla trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante)
(Normativa di riferimento: Contrattazione collettiva)
c) Verificare che il medico curante rediga il certificato indicando in modo esatto i dati relativi al lavoratore stesso
(Normativa di riferimento: Circ. INPS 117/2011)
d) Informare il medico curante:
– dell’eventuale cambiamento d’indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza
(Normativa di riferimento: Circ. INPS 182/1997 e contrattazione collettiva)
– se la malattia è insorta in periodo di ferie;
e) Farsi rilasciare dal medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato e trasmetterlo, entro due giorni dall’inizio dell’assenza, al datore di lavoro, ma solo su richiesta di quest’ultimo;
(Normativa di riferimento: Acc. Interconf. Confindustria 20.7.2011, CONFAPI 26.7.2011, Circ. INPS 117/2011)
f) Se la malattia:
– si protrae per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
(Normativa di riferimento: Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001).
– si è protratta per un periodo superiore a sessanta giorni il lavoratore sarà soggetto da parte del medico competente, a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
(Normativa di riferimento: Art. 41 D.Lgs. 81/2008)
g) Se la malattia è insorta all’estero, in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni od accordi specifici in materia, il certificato medico deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero;
(Normativa di riferimento: Circ. INPS 136/2003 )
h) Se la malattia insorta all’estero riguarda cittadini stranieri, la certificazione:
– può essere presentata in lingua originaria, se cittadini comunitari;
(Normativa di riferimento: Mess. INPS28978/2007)
– deve essere tradotta in lingua italiana, se cittadini extracomunitari;
i) Essere reperibile durante le fasce orarie in cui può essere effettuata la visita medica di controllo. Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all’Inps e al datore di lavoro l’allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il datore di lavoro e l’Inps hanno il diritto di chiedere al lavoratore la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell’eventuale assenza a visita di controllo;
(Normativa di riferimento: Art. 5 Legge 300/1970, art. 20 D.P.R. 314/1990, Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001,circ. INPS 147/1996)
j) Non svolgere alcuna attività che possa compromettere la guarigione.
(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ.)