Il Ministero del Lavoro, con sua circolare n. 18 del18 luglio scorso, ha precisato che non è necessario ricorrere alla procedura di convalida in sede amministrativa in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale avvenga in sede c.d. ‘sindacale’ e cioè presso le commissioni di conciliazione previste dall’ art. 410 Cod. Proc. Civile, oppure sia formalizzata nell’ambito delle procedure di mobilità o licenziamenti collettivi. Tale possibilità viene estesa anche alle dimissioni o risoluzioni consensuali concordate in sede giudiziaria ex art. 420 Cod. Proc. Civile.
Sullo stesso argomento, Confindustria, CGIL , CISL e UIL hanno sottoscritto il 3 agosto 2012 scorso un accordo interconfederale in base al quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 17, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), viene confermata la possibilità di effettuare validamente, sempre in sostituzionedella procedura di convalida amministrativa, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile. Nello stesso accordo è anche previsto che i CCNL possano individuare ulteriori sedi.
Il testo della circolare del Ministero del Lavoro è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf
Il testo dell’accordo Interconfederale è consultabile su: http://www.dplmodena.it/Confindustria_Accordo_Interconfederale_2012_convalida_dimissioni_post_legge_92_12.pdf