Con nota del 9 agosto 2012 la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro ha fornito la prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione relativa alla ‘chiamata’ del lavoro intermittente prevista dall’art. 1, comma 21, lettera b della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).
Nel ricordare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV, ecco le nuove modalità tecniche, con relative scadenze di attuazione, messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012
– via fax, al numero 848800131, mediante apposito modello scaricabile dal sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD143C76-77C8-4176-A1EE-A3D7C3FB7703/0/Notadel9agosto2012_allegato.pdf
– via sms, al numero 339-9942256. L’sms dovrà contenere indirizzo di posta elettronica e codice fiscale del datore di lavoro, codice di comunicazione CO, codice fiscale del lavoratore e data d’inizio e fine della prestazione.
– via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Alla e-mail, che avrà ad oggetto la frase ‘Comunicazione chiamata lavoro intermittente’ dovrà essere allegato, debitamente compilato, un apposito modulo, scaricabile da uno dei due siti www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it
– on-line, a partire dal 1° ottobre 2012. Per questo strumento verranno fornite successivamente indicazioni operative, consultabili sul sito www.cliclavoro.gov.it
Informazioni piè dettagliate sono contenute sulla nota citata, consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93E382AE-81FB-46A2-A879-0487C87C2873/0/Nota_9_agosto_2012Chiamata_lavoro_intermittente.pdf
Le varie forme di comunicazione sotto indicate diventano obbligatorie in funzione delle loro date di attivazione.Pertanto, ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare piè alcuna e-mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.18 del 18 luglio 2012.