L’Inps, con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, interviene in merito al differimento dei termini relativi agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che, modificando la Legge 248/2006, ha previsto che”Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione“.
Il provvedimento riguarda in particolare, per quanto concerne l’Inps, tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24, e cioè i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
Da notare che il differimento disposto dall’art. 3-quater citato (che riguarda anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, all’imposta regionale sulle attività produttive), avrà efficacia permanente sulle scadenze dei primi 20 giorni di agosto di ogni anno a venire.
Il documento citato è integralmente disponibile su: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2012052%20del%2018-07-2012.htm