Rammentiamo che da oggi, 18 luglio 2012, è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza l’indicazione di specifiche ragioni e con le seguenti caratteristiche:
– durata non superiore a 12 mesi;
– per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione;
– soltanto per una volta per ciascun lavoratore
Restano confermate le altre condizioni di legittimità, e cioè:
– la forma scritta del contratto (non necessaria nel caso la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a dodici giorni).
– l’indicazione esatta del termine, anch’essa in forma scritta;
– la consegna di copia dell’atto scritto da parte del datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione (è preferibile che la consegna avvenga contestualmente, con sottoscrizione per ricevuta da parte del lavoratore dell’originale della lettera d’assunzione).
Per la formalizzazione della lettera d’assunzione, suggeriamo di utilizzare la seguente formulazione:
‘Facciamo seguito agli accordi intercorsi, per confermarLe la Sua assunzione a tempo determinato presso la nostra Società ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis (introdotto dalla Legge 92/2012) del decreto legislativo 368/2001
– inizio rapporto:…………………………….
– termine rapporto:…………………………(entro 12 mesi)‘
(Nota bene: non è necessario in questo caso indicare le ragioni di apposizione del termine, essendo sufficiente il richiamo all’art. 1, comma 1-bis del decreto legislativo 368/2001).
Restano ferme tutte le altre consuete indicazioni contenute nella lettera d’assunzione
Rammentiamo altresì che la disciplina generale del contratto a tempo determinato richiede obbligatoriamente che siano formalmente esplicitate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno indotto il datore di lavoro a scegliere questo tipo di rapporto di lavoro
In calce riportiamo il testo integrale della norma di riferimento
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (1).
1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita’ del datore di lavoro (2).
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e’ richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unita’ produttiva (3).
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operativita’ del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (4).
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
(1) Comma premesso dall’articolo 1, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma modificato dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.