La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012, ha fornito alcune interpretazioni in merito alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall’art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs n. 276/2003 e dall’art. 3, D.Lgs. n. 24/2012.
La disposizione stabilisce l’obbligo dell’utilizzatore di comunicare “il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati” alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in loro mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
L’obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce.
In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.
Nella fase transitoria relativa all’anno 2012 il termine per l’adempimento dell’obbligo sarà il 31 gennaio 2013.
Per gli anni successivi, salvo future diverse istruzioni operative, l’adempimento andrà effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di utilizzo del personale somministrato
La nota è integralmente consultabile su: http://www.dplmodena.it/nota%203-7-12%20comunicazione%20periodica%20somministrazione.pdf