Il Governo ha emanato il Decreto Legge 9 Febbraio 2012, n. 5 (pubblicato sul Supplemento n. 27 della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33) recante ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo‘ che ha introdotto alcune novità in materia di lavoro.
In particolar modo, la Sezione II del Decreto, dal titolo ‘Semplificazioni in materia di lavoro‘ contiene gli articoli dal 15 al 19 che apportano alcune novità su diverse tematiche del rapporto di lavoro.
Tra le piè significative, citiamo l’art. 15 il quale reca ‘misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza‘ ed introduce alcune modifiche al comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, attribuendo, a partire dall’1.4.2012, il potere di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza sia alla Direzione Territoriale del lavoro che sostituisce perciò il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sia alla ASL che potranno determinare ‘uno o piè periodi di astensione‘ (e la relativa durata della stessa astensione) nei casi in cui la gravidanza sia a rischio ovvero nel caso in cui le condizioni di lavoro della lavoratrice ‘siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino‘.
Con l’art. 17 il Governo, modificando alcuni articoli del D.Lgs. 286/98 (cd. Testo Unico Turco-Napolitano) è intervenuto per la ‘semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue‘ consentendo, in pratica, di snellire il percorso burocratico per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, direttamente tra le parti, con lavoratori extra comunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno nonché nei casi di instaurazione di rapporti di carattere stagionale.
Con l’art. 18 sono state introdotte alcune misure in materia di ‘assunzioni e di collocamento obbligatorio‘ ed in particolare, la possibilità di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro prevista per il settore turistico entro tre giorni dall’inizio del rapporto, è stata estesa anche ai ‘pubblici esercizi’. Inoltre, sempre il medesimo art. 18, prevede la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell’art. 10 D. Lgs. 368/2001, eliminando così l’obbligo di comunicare l’instaurazione di rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai tre giorni nel settore turistico. Infine, per quanto riguarda le comunicazioni di sospensione dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili previste dall’art. 4 D.P.R. 333/2000, le stesse potranno essere indirizzate anche ‘al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in piè province‘ oltre che al ‘competente servizio provinciale‘.
Con l’art. 19 del D.L. 9 febbraio 2012 vengono apportate anche modifiche in materia di ‘Libro unico del lavoro‘ ed in particolare vengono chiarite le disposizioni contenute nell’art. 39 comma 7 D.L. 112/2008 (convertito con la L. 133/2008) ed in special modo viene fornito un chiarimento alle nozioni di ‘omessa registrazione e di infedele registrazione’. Allo stesso art. 39 comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ‘Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 e diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate’.
Da ultimo, seppur sistematicamente inserita al di fuori della Sezione II del D.L. giacchè prevista dall’art. 21, segnaliamo la novella del co. 2 dell’art. 29 D.Lgs. 276/03 che estende la responsabilità solidale del committente non solo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché ai contributi previdenziali (già previsti) ma anche ‘ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto‘ ed esclude espressamente però, dalla responsabilità del committente, ‘le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento’.