Anche a seguito di alcune richieste di chiarimenti circa le modalità di fruizione delle festività del 2012, riteniamo opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 24 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 aveva disposto che: ‘A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.’
La normativa sopra citata prevedeva quindi che tutte le festività infrasettimanali, ad esclusione di quelle religiose oggetto di accordi con la Santa Sede e di quelle civili del 25 aprile (festa della liberazione), del 1º maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa della Repubblica), non dovevano ricadere in un giorno diverso da lunedì, venerdì o domenica. Resterebbero così modificabili solo le festività patronali (ad eccezione di quella di Roma – Santi Apostoli Pietro e Paolo- in quanto compresa negli accordi con la Santa Sede) e la festività di Santo Stefano (26 dicembre)
Affinchè la normativa fosse attuata doveva essere emanato, entro il 30 novembre scorso, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinava specificatamente l’accorpamento delle festività previste con le giornate del venerdì o del lunedì o, addirittura, della domenica, provvedimento che a tutt’oggi, anche dopo aver effettuato anche una verifica sul sito internet del Governo (www.governo.it), non risulterebbe essere stato emanato.