L’articolo 11, comma 7, del D.L. n. 201/2011 (c.d. ‘Decreto Monti’), ha abrogato alcune norme, contenute nell’art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, punti 3) e 4) del D.L. 70/2011, che disciplinavano le modalità degli accessi nelle imprese dovuti a controlli di natura amministrativa, prevedendo in particolare che detti accessi fossero svolti nell’osservanza dei principii di contestualita’, di durata non superiore a 15 giorni e di non ripetibilità se non decorso un semestre dall’accesso precedente.
Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, tali controlli possono pertanto essere effettuati dai vari organi ispettivi (quali quelli, ad esempio, del Ministero del lavoro, della Guardia di Finanza, dell’Inps, dell’Inail), in modo non contestuale, con durata anche superiore ai 15 giorni e anche piè volte nello stesso semestre.