Il comma 7 dell’art. 22 della legge di stabilità (Legge n. 183/2011)consente alle Regioni la possibilità di ridurre la base imponibile Irap per le imprese private, deducendo quella parte del costo del lavoro legata alle somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali in materia di premi di produttività.
Non è ben chiaro a quali somme si riferisca espressamente il legislatore, ma, in funzione della genericità dei termini utilizzati (“somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita’) è ipotizzabile che la legislazione regionale possa ricomprendervi tutte le fattispecie beneficiate dalla norma richiamata (art. 26, D.L. n. 98/2011) e cioè tutte quelle soggette a tassazione agevolata per il lavoratore. In tal caso, potrebbero essere deducibili ai fini IRAP le somme erogate a seguito di accordi sindacali ed a titolo di:
– premi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa, innovazione e competitività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);
– compenso per lavoro straordinario di produttività (ex Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E/2011);
La possibile deduzione potrà però essere adottata dalle Regioni solo se gli effetti finanziari che da essa derivano sono sostenibili dal loro bilancio, cui il legislatore fa anche riferimento per quanto concerne gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico.
Riportiamo integralmente il testo della citata norma:
Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilita’ 2012). Art.22 – Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
Comma 7: Per l’anno 2012 ciascuna Regione, conformemente al proprio ordinamento, puo’ disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita’ di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.