Con risposta ad interpello n. 19 del 17 giugno 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative su alcune questioni concernenti le ferie del lavoratore subordinato.
Ferie e Cassa integrazione guadagni: in caso di sospensione dal lavoro con intervento della Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, le indicazioni del Ministero sono così sintetizzabili:
– è legittimo il rinvio del godimento di due settimane ferie maturate nei 18 mesi successivi al termine del periodo di maturazione;
– nel caso della Cigo/Cigs a zero ore, è legittimo il rinvio del godimento delle ferie già maturate e non ancora godute nonchè quelle in corso di maturazione alla ripresa dell’attività produttiva, poiché non sussiste il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Nel caso della Cig ad orario di lavoro settimanale ridotto non è invece consentito il differimento delle ferie, neppure se previsto da accordo sindacale,pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti;
– è legittima la scelta unilaterale del datore di lavoro di far godere le ferie prima della sospensione dell’attività con intervento della CIG, in quanto ciò rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale e precisati specificamente dall’art. 2109 Cod. civ.. Tale facoltà datoriale deve però essere esercitata secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.
Ferie e scelta del periodo di godimento: L’art. 2109 del codice civile dispone che è l’imprenditore a stabilire, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, il momento ed il periodo di godimento delle ferie. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Un potere che va esercitato però secondo buona fede e contemperando le esigenze di entrambe le parti.
Il Ministero chiarisce poi che nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, è riconosciuto al datore di lavoro non soltanto la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, ma anche, in alcune ipotesi (comprovate esigenze aziendali con carattere di eccezionalità ed imprevedibilità), di modificarla.
Ferie e comunicazione al lavoratore: viene ribadito che il datore di lavoro ha il dovere di comunicare con congruo preavviso al lavoratore il periodo feriale.
Ferie non godute e obblighi contributivi: il Ministero ribadisce che il momento impositivo delle ferie non godute coincide con il termine legale (18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione) oppure quello contrattuale (solitamente piè ampio). Qualora durante tali periodi intervengano cause di sospensione (cassa integrazione, malattia, maternità etc.), il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del comprovato impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa (vedi messaggio Inps n. 18850 del 3.7.2006).
La risposta ad interpello del Ministero del Lavoro sopra citata, nonchè la circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005 e i messaggi dell’Inps 118/2003 e 18850/2006 concernenti gli argomenti accennati sono rispettivamente consultabili su:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/225F6147-DD83-4911-8535-DD1F45463748/0/192011.pdf, http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/245B9D38DE85E398C1256FBD003F332D/$file/circolare_8.doc e http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%20118%20del%208-10-2003.htm.
http://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2018850%20del%2003-07-2006.htm