A seguito dei vari rinnovi contrattuali nei settori Commercio, Turismo e Pubblici esercizi rappresentati da Confcommercio, evidenziamo alcune particolarità del trattamento in oggetto
1) Trattamento economico
A seguito del rinnovo del CCNL avvenuto il 26 febbraio 2011, il trattamento economico di malattia previsto dall’art. 176[1] è il seguente:
– primi tre giorni (a carico datore di lavoro, decorrenza dal 1° aprile 2011)[2]
– 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;
– 66% per il terzo evento;
– 50% per il quarto evento;
– nessun trattamento economico a partire dal quinto evento.
– dal 4° al 20° giorno:
– 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)
– dal 21° al 180° giorno:
– 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)
2) Esonero versamento contributo obbligatorio di malattia
In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, si è convenuto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal CCNL, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.
Si è altresì convenuto di affidare ad un’apposita Commissione il compito di valutare, in un’ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all’esonero dal pagamento del contributo all’INPS. Detta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
Settore Turismo
1) Trattamento economico
L’art. 227 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:
– primi tre giorni (a carico datore di lavoro)
– nessun trattamento economico per il primo giorno (per malattie fino a 3 gg)
– 100% per il 2° e 3° giorno
– 100% per tutti e tre i giorni (per malattie superiori a 3gg)
– dal 4° al 20° giorno:
– 75% (di cui 50% a carico Inps e 25% a carico datore di lavoro)
– dal 21° al 180° giorno:
– 100% (di cui 2/3 a carico Inps ed 1/3 a carico datore di lavoro)
Settore pubblici esercizi
1) Trattamento economico
L’art. 334 del CCNL 19.7.2003, non modificato dai rinnovi contrattuali, prevede che il trattamento economico di malattia sia il seguente:
– primi tre giorni (a carico datore di lavoro)
– nessun trattamento economico (per malattie fino a 5 gg)
– 100% (per malattie oltre i 5 gg)
– dal 4° al 180° giorno: 80% (a carico Inps)
[1] Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di malattia; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto; se il lavoratore è ricoverato per TBC
[2] Non sono computabili, ai soli fini di tale punto, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
– evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;
– gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Per il computo degli eventi morbosi utili ai fini dell’applicazione del regime in oggetto, le ipotesi di continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall’INPS per l’erogazione dell’indennità a suo carico.