Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero del Lavoro hanno emanato congiuntamente la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 che fornisce ulteriori indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato, dopo quelle già fornite con circolare n. 1 del 23 febbraio scorso, circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tra le informazioni segnaliamo, in estrema sintesi, quelli che sono gli aspetti di maggior interesse delle nuove procedure sia per il lavoratore che per il datore di lavoro:A) per il lavoratore:– onere di fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;– onere di fornire al medico competente l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro;– diritto di chiedere al medico curante il numero di protocollo indentificativo del certificato inviato per via telematica, oltre a una copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica;– diritto di chiedere la certificazione in forma cartacea nei casi in cui il medico sia impossibilitato ad utilizzare la via telematica. (in tal caso, il lavoratore avrà però l’obbligo di trasmetterne copia sia all’Inps che al datore di lavoro)– possibilità di accedere al sito web dell’Inps, previa registrazione, per prendere visione di un determinato certificato tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo fornitogli dal medico, oltre a poter prendere visione di tutti i suoi certificati.– onere di informare il proprio datore di lavoro secondo le regole previste dei vari CCNL dell’assenza e dell’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro, per l’eventuale effettuazione di accertamenti sanitari di controllo.B) per il datore di lavoro:– ricezione immediata della certificazione in via telematica alla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), come da indicato dalla circ. Inps 119/2010;– accesso diretto alle certificazioni di malattia di ogni lavoratore, tramite apposite credenziali, come indicato dalla circ. Inps 60/2010;– i datori di lavoro privati possono avvalersi di propri intermediari (art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12);– possibilità, in via transitoria ed ancora per tre mesi (quindi fino al 18 giugno 2011) di richiedere ancora la trasmissione della copia cartacea (rilasciata dal medico all’atto di invio on line o scaricata dal lavoratore dal sito Inps) secondo le previgenti modalità;– dopo il 18 giugno 2011 il datore di lavoro non avrà altra possibilità, per ricevere la certificazione medica, che la trasmissione on line;– possibilità per i datori di lavoro dotati di PEC, di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dell’Inps per la richiesta di visite fiscali on line.La circolare è consultabile sul sito http://www.innovazionepa.gov.it/media/648341/circolare_4-2011.pdf