L’Agenzia delle Entrate, con circolare congiunta con il Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011, ha emanato una serie di indicazioni operative circa l’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva del 10% sulle erogazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, prevista dall’art. 53 del D.L. 78/2010 per il periodo d’imposta 2011.Le indicazioni riguardano:– la conferma della facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva;– la conferma dell’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente (percepito nel 2010) non superiore all’importo di 40.000 euro. In tale limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10%;– la precisazione che le somme che possono godere della tassazione agevolata sono soltanto quelle erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, Sono pertanto esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.– la precisazione che gli accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali:a) possono essere anche preesistenti alla entrata in vigore del D.L. 78/2010;b) debbono essere in corso di efficacia;c) possono essere anche verbali, con l’unico onere per il datore di lavoro di attestare nel CUD che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà però fornire prova);d) possono essere anche accordi quadro (cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (anche di rilevanza nazionale, come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi)– la precisazione che sono riconducibili al concetto di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa:a) modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione del datore di lavoro, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.b) prestazioni di lavoro straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie), nonché il compenso forfettario;c) lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);d) lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.e) lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;f) indennità di turno e maggiorazioni retributive per lavoro a turni: sono detassabili, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.La Circolare è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F21C3D91-7741-4B17-BE8A-9101BEC88468/0/20110214_CC_3.pdf