Il Ministero del Lavoro, con circolare 11 febbraio 2011 n. 5, tenuto conto del ricorso sempre piè frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti in merito alla corretta gestione degli appalti ed in particolare su:A) Genuinità degli appalti:In tutti i casi di appalto, ma specificamente in quelli che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali (ad esempio, servizi di facchinaggio e pulizia) oppure concernenti lavori specialistici o servizi non rientranti nell’attività normale del committente (ad esempio, servizi di ristorazione collettiva o di vigilanza privata), affinché l’appalto sia ritenuto genuino e quindi legittimo, assume sempre particolare rilevanza l’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore,fermi restando gli altri requisiti richiesti dalla legge (organizzazione imprenditoriale, rischio d’impresa, impiego di capitali, macchine, attrezzature, ecc.).B) Sanzioni per appalti illeciti:Nel caso in cui l’appalto non soltanto sia illecito ma sia posto in essere al fine di eludere in tutto o in parte i diritti dei lavoratori, si configura anche l’ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta, per cui si sommeranno per l’utilizzatore e per l’appaltatore le relative sanzioni:– ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;– ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione;L’utilizzatore sarà inoltre tenuto tenuto a:– regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati;– riconoscere ai lavoratori le eventuali differenze retributive riscontrate;
– regolarizzare la posizione contributiva, anche per le differenze retributive
C) Responsabilità solidale
Viene precisato che il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione per rivendicare differenze retributive e contributive, fissato in due anni dalla cessazione dell’appalto, riguarda soltanto l’azione nei confronti del committente-utilizzatore, mentre il termine nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro è di cinque anni. Tali termini operano sia nei confronti dei lavoratori (subordinati, autonomi e persino irregolari) sia degli Enti previdenziali.Per quel che concerne la responsabilità solidale circa gli obblighi fiscali, la circolare precisa che questa opera solo per i lavoratori dipendenti.Infine, viene precisato che opera una responsabilità solidale del committente con l’appaltatore anche nel caso di danni subiti dal lavoratore per infortuni sul lavoro e malattie professionali non indennizzati dall’INAIL.D) Sicurezza del lavoroIl documento unico per la valutazione dei rischi (DUVRI) predisposto dal committente deve indicare le linee guida che devono essere seguite dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività appaltateVengono inoltre ribaditi alcuni importanti aspetti:– costi delle misure di sicurezza per le attività appaltate: nel contratto d’appalto vanno specificamente ed analiticamente indicati. La loro mancata indicazione determina la nullità dell’appalto.– tessera di riconoscimento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data d’assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; l’indicazione del datore di lavoro;– tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi: deve contenere la fotografia del lavoratore, le sue generalità, la data di stipula del contratto e l’indicazione del committente.E) Regime retributivoIn materia retributiva, la determinazione dei trattamenti minimi dei lavoratori impiegati è rimessa alla normativa collettiva, con la possibilità di prevedere – diversamente da quanto accade nella somministrazione – differenziazioni salariali, all’interno del medesimo appalto, tra dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore anche a parità di prestazioni. La circolare in oggetto è consultabile sul sito http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ 6CAC2097-D3F5-4F7E-BF87-6375DF4ABE63/0/20110211_Circ_5.pdf