La manovra finanziaria per l’anno prossimo, approvata con la c.d. Legge di stabilità (D.d.L 2464, approvato in via definitiva il 7 dicembre scorso ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), all’art. 1, comma 47 ha prorogato anche per il prossimo anno 2011 due misure di particolare interesse per le imprese del settore privato ed i loro lavoratori dipendenti. Tali misure riguardano i cosiddetti “premi di produttività” (cioè, ricordiamo, quelle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale):– Detassazione: è confermato anche per il 2011 il particolare regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 53, comma 1, della Legge 122/10. Tali somme saranno pertanto soggette a una imposta ridotta, non ancora quantificata (in precedenza era del 10%), sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite complessivo pro-capite di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2010.
Evidenziamo che, rispetto alla precedente normativa, sembrano essere stati esclusi dalla tassazione agevolata sia i premi “unilaterali” concessi dalle aziende, sia i compensi per lavoro notturno e festivo comprese le maggiorazioni. Le ore straordinarie erano già state escluse dal 1° gennaio 2009.
– Decontribuzione: è confermato anche per il 2011 il regime di contribuzione ridotta previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il regime si applica alle somme erogate previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio sarà concesso sulla base dei seguenti criteri, peraltro non ancora definiti:
– un definito importo annuo complessivo delle erogazioni, importo non fissato (dovrebbe esserlo con Decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2010). Ricordiamo che per il 2009 era stato fissato entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita, limite ritenuto valido anche per il 2010, mancando a tutt’oggi per l’anno in corso, la circolare ministeriale a cui la legge 247/2007 ne demandava la fissazione);
– uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (nel 2009 era fissato nella misura di 25 punti percentuali);– uno sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori (nel 2009 era fissato nella misurapari ai contributi previdenziali a loro carico).Ci riserviamo di fornire notizie piè precise non appena saranno emanati i necessari provvedimenti applicativi.