La Commissione consultiva prevista dal Testo Unico sulla sicurezza ha fornito il 17 novembre scorso le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, precisando al punto “Disposizioni transitorie e finali” che la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo di valutazione in oggetto, previsto dall’art. 28, co. 1-bis del D.Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro avrà comunque l’onere di indicare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.