È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre scorso il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, entrato in vigore il successivo 13 novembre.Tra le varie misure, ve n’è una che riguarda le sanzioni in materia di violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro. L’art. 9, “Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca” prevede infatti che in caso di gravi o reiterate violazioni, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.La confisca, disposta anche se non è stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione di pagamento, sembra, ad una prima lettura del provvedimento, adottabile dalla stessa autorità che ha riscontrato la violazione.