Con il Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il Governo ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le modifiche piè rilevanti c’è l’abrogazione dell’art. 41, comma 3, lett. a) che vietava le visite preassuntive. Il nuovo art. 41 del T.U. sulla Sicurezza prevede che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl“.
Inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a visita medica anche i lavoratori che siano stati assenti per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Altre importanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 106 riguardano:
· modifica dell’art. 16 in tema di delega di funzioni: si prevede che l’adozione di un modello di organizzazione e di gestione (c.d. compliance program, ai fini del D. Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti), comporta l’assolvimento dell’obbligo di vigilanza che il Testo Unico sulla sicurezza pone in capo al datore di lavoro che delega una funzione. In sostanza, se il datore delega la funzione e predispone il compliance program (il tutto secondo i canoni di legge), va esente da responsabilità penale.Inoltre, si consente al delegato di subdelegare la funzione, previo accordo con il datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 16 T.U. sicurezza (forma scritta, requisiti di professionalità del delegato, poteri effettivi al delegato, accettazione per iscritto) e salvo l’obbligo di vigilanza del subdelegante.
· modifiche all’art. 18 in tema di obblighi per il datore di lavoro:
– la consegna al responsabile dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi e della nomina del RSPP può avvenire anche su supporto informatico; tali documenti possono essere consultatati solo in azienda;
– l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore ai tre giorni si considera assolto per mezzo della denuncia di infortunio; per quanto concerne, invece, l’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, esso entrerà in vigore dopo 6 mesi dall’adozione di un decreto ministeriale attuativo.
· modifica all’art. 28 in tema di valutazione dei rischi: la valutazione dello stress lavoro-correlato diventa obbligatoria dal 1 agosto 2010.