Con la L. 3 agosto 2009, n. 102 è stato convertito in legge il D.L. 78/2009, con l’introduzione di alcune modifiche.Il provvedimento, noto soprattutto per la possibilità di regolarizzare colf e badanti, contiene novità di carattere sperimentale in tema di ammortizzatori sociali.Viene introdotto un progetto di formazione e riqualificazione professionale durante i periodi nei quali i lavoratori sono percettori di un’integrazione del reddito (cigo, cigs, anche in deroga, contratti di solidarietà difensivi), secondo le indicazioni che verranno fornite da un decreto ministeriale ancora da emanare. Inoltre, in via sperimentale per il solo 2009, i lavoratori sospesi, percettori di indennità di sostegno al reddito, possono prestare attività di lavoro occasionale ed accessorio, per un compenso massimo di 3000 euro all’anno, senza perdere il diritto all’integrazione.Ancora, per i lavoratori di imprese industriali con piè di 15 dipendenti, l’indennità per i contratti di solidarietà difensivi è aumentata all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.Sempre in tema di contratti di solidarietà, il Ministero del lavoro, con nota del 30.07.2009 (Prot. N°25/I/11025), ha chiarito che ai lavoratori dipendenti dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sottoposti a riduzione di orario a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, co. 5, L. 236/93, non beneficiano dell’accantonamento a carico dell’INPS della quota di TFR non maturata per effetto della riduzione d’orario.