Con circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2008, n. 59, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull’art. 2 D.L. 93/08, in materia di detassazione degli straordinari e di erogazioni legate ad incrementi di produttività.Con riferimento agli straordinari (art. 2, comma 1, lett.a D.L. 93/08), si è precisato che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi per ciascun lavoratore, sono soggette all’imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a titolo di straordinario e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario. La misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori, anche quelli in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro.La norma non richiede ai fini dell’applicazione dell’agevolazione la presenza di un reddito per l’anno 2007, pertanto, si ritiene che non vi sia ragione per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito. Come già chiarito con la Circolare n. 49 del 2008, rientrano nell’agevolazione i corrispettivi per lavoro festivo o notturno. In particolare: le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; l’indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo sia di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate; gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente “prevista” come non lavorativa. Inoltre, rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione anche gli emolumenti corrisposti a titolo di “straordinario forfetizzato”. Per quanto concerne i “superminimi” si precisa che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato a scopo di forfetizzazione straordinari. Il regime agevolato di tassazione trova applicazione anche per le prestazioni di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. elastiche o flessibili nel lavoro a tempo parziale (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. 93/08). La Circolare chiarisce che i compensi detassati sono quelli per le ore che eccedono l’orario stabilito nel contratto ovvero che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. Inoltre sono soggette all’imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a titolo di premi di produttività ovvero per ragioni legate alla efficienza organizzativa o alla competitività aziendale (art. 2, comma, lett. c, D.L. 93/08). Tali somme – dice la Circolare – vanno intese in senso ampio stante la finalità del provvedimento. A titolo esemplificativo, compensi per permessi R.O.L. non fruiti entro il periodo di maturazione, le indennità o maggiorazioni di turno, i premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturatoL’agevolazione non può trovare applicazione, invece, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le “risoluzioni consensuali”con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dell’impresa, con l’obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. Il regime di detassazione è stato introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2008.