La circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate emanata l’11 luglio 2008 ha fornito chiarimenti in merito alla detassazione degli straordinari introdotta dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008).In particolare, il documento afferma che il beneficio si applica ai lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto (e, quindi, anche a termine o part time).
La circolare ribadisce, poi, che tale beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di 3000 euro lordi (erogati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2008), per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.
L’imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente.
Si chiarisce, infine, che i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.