Con circolare nr. 7/08 il Ministero ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della L. 247/07.Il Ministero, in particolare, ha evidenziato che i contratti stipulati prima dell’1 gennaio 2008, in assenza di disposizioni transitorie nella L. 247/07, continueranno ad essere disciplinati dalla previgente normativa. Ne consegue che i contratti di somministrazione a tempo indeterminato o i contratti di lavoro intermittente stipulati prima dell’1 gennaio 2008 conserveranno la loro efficacia fino alla scadenza, se a tempo determinato, o fino al recesso di una delle due parti, se a tempo indeterminato. Resteranno, inoltre, validi i contratti contenenti clausole elastiche conclusi prima del gennaio 2008 e secondo la vecchia formulazione dell’art. 3 co. 7 D. Lgs. 61/00. Il Ministero ha, altresì, precisato che i contratti di lavoro a tempo intermittente possono essere stipulati anche successivamente all’1 gennaio 2008 ma solo per i lavoratori che operano nel settore del turismo o dello spettacolo e purché la prestazione richiesta al lavoratore abbia carattere discontinuo.