Con comunicazione del 13 marzo 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono nulle le dimissioni non presentate sul modulo informatico predisposto dal Ministero e che rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura le sole dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che se il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni prima del 5 marzo, ma il periodo di preavviso è ancora in corso, non vi è obbligo per il lavoratore di compilare il modello. Secondo la comunicazione del Ministero è, inoltre, possibile revocare le dimissioni, purchè ciò sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purché l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuto a conoscenza del datore di lavoro. Ad avviso del Ministero del Lavoro, l’adozione del modulo per le dimissioni volontarie non sarebbe necessario in una serie di ipotesi, fra le quali, quella di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e quella delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. Per quest’ultima ipotesi, è dubbio l’esonero, posto che la L. 188/07 nulla dice sulle dimissioni in periodo di prova.