E’ in vigore dal 1° gennaio 2017 la disciplina della procedura di mobilità, così come modificata dalla L. n. 92/2012.Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’art. 2, comma 71 della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano varie disposizioni concernenti le procedure di mobilità, ed in particolare:
– l’indennità di mobilità;
– le liste di mobilità;
– il collocamento dei lavoratori in mobilità;
– la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità;
– le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Pertanto, dal momento che l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successivo alla data di licenziamento, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno essere collocati in mobilità ordinaria. I lavoratori, licenziati per effetto di una procedura di licenziamento collettivo a partire dal 31 dicembre 2016, potranno beneficiare a tale data esclusivamente dell’indennità di NASpI. Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che intervengono entro il 30 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle abrogate disposizioni. L’Inps, con sua circolare n. 137/2012, aveva a suo tempo fornito esempi sulle conseguenze di detta abrogazione.
La circolare Inps è consultabile su: http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.pdf