Collocamento obbligatorio: modifiche introdotte dal Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015) – approfondimenti.
Facciamo seguito alla nostra news del 12 dicembre 2016 sullo stesso argomento per fornire ulteriori indicazioni:
– saranno computabili nella quota di riserva anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
– ai fini del computo del numero di dipendenti che costituiscono la base imponibile, il Ministero del Lavoro, con nota 20 maggio 2016, n. 3401, ha confermato che, in via generale, non sono computabili i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/1999; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili ex art.7 del D.Lgs. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che hanno aderito al programma di emersione, ex art. 1, comma 4-bis, della legge 383/2001. Per i soli i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione non sono inoltre computabili tutti quei lavoratori che, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da detti organismi, non rientrano nel concetto di personale tecnico-esecutivo e di personale svolgente funzioni amministrative (Circ. Min Lav. 26 giugno 2000, n. 41).
– circa il regime delle compensazioni territoriali per i datori di lavoro privati che hanno più unità produttive dislocate sul territorio nazionale e le aziende che fanno parte di un gruppo di impresa, ferma restando la quota di riserva, possono assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. I datori di lavoro che si avvarranno di tale facoltà di compensazione, avranno il solo obbligo di trasmettere in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. La compensazione automatica non è invece prevista per i datori di lavoro pubblici che dovranno richiedere ed ottenere specifica autorizzazione (Circ. Min. lav. 24 ottobre 2011, n. 27).
Per consultare la circolare del Ministero del Lavoro 41/2000, clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_MLPS_26_giugno_2000_n.41.pdf
Per consultare la nota del Ministero del Lavoro 3401/ 2016, clicca qui: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/05/min-lav-computabilit%C3%A0-sportivi.pdf
Per consultare la circolare del Ministero del Lavoro 27/2011 clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/norme-sul-collocamento-al-lavoro-delle-persone-disabili/Documents/circolare%20n%2027del%2024%20ottobre%202011.pdf