Obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali, entro e non oltre il 31/01/2017, per le aziende utilizzatrici, nel corso del 2016, di lavoratori in somministrazione.
Rammentiamo che, in base all’art.36 del D.Lgs. 81/2015, entro il 31 gennaio 2017, le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.
I dati obbligatoriamente da comunicare sono:
– il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
– la durata dei contratti;
– il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’invio potrà avvenire tramite consegna a mano oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata (PEC).
Il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo prevede, ex art. 40 D.Lgs. 81/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.