14 Febbraio 2017
Trasferimento intra-societario
Il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti circa le nuove norme in materia di trasferimento inter-societario.
A seguito del recepimento della Direttiva Ue n. 2014/66 ICT (Intra-Corporate Transfer), per effetto dell’emanazione del D.Lgs. n. 253/2016, sono state introdotte due distinte fattispecie riguardanti l’ingresso ed il soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione di Paesi terzi, per un periodo superiore a 3 mesi, nell’ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote:
- l’ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari (art. 27-quinques);
- mobilità all’interno dell’Unione Europea dei citati lavoratori, già ammessi in un altro Stato membro e successivamente trasferiti in Italia a richiesta del datore di lavoro ‘art. 27-sexies)
- relativo alla particolare.
Il Ministero dell’interno ha fornito indicazioni operative in merito con circolare congiunta con il Ministero del lavoro n. 521 del 9 febbraio 2017.
Segnaliamo in particolare:
- le definizioni dei lavoratori interessati:
- per “dirigente”, si intende un lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell’imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell’intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell’impresa;
- per “lavoratori specializzati”, si intendono i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- per “lavoratori in formazione” si intendono i lavoratori, titolari di un diploma universitario, trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento) a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa, in conformità a quanto indicato nel piano formativo individuale (contenente durata, obiettivi formativi e condizioni di svolgimento della formazione).
- la definizione di trasferimento intra-societario:
- per “trasferimento intra-societario” deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale sede/ filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito; impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (c.d. distacco infragruppo) a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. Il trasferimento intra-societario comprende anche i casi di mobilità dei lavoratori stranieri, già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 dell’art. 27 quinques, tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
- la durata massima del trasferimento:
- la durata massima del trasferimento intra-societario (compresa la mobilità tra Stati membri) è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tali periodi sono comprensivi di eventuali proroghe. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.
- le condizioni di lavoro:
- trovano applicazione nei confronti dei lavoratori ammessi in Italia nell’ambito di trasferimenti intra-societari le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione). Laddove l’attività lavorativa sia svolta in Italia, quest’ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento particolare ai periodi massimi di lavoro e minimi di riposo; alla durata minima delle ferie annuali retribuite; alle tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; alle norme su salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro non discriminazione tra uomo e donna.
- profili sanzionatori:
- si prevede l’applicazione della sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo.
Si precisa che l’impresa stabilita in un Paese terzo/extra UE, che intende effettuare un trasferimento intra-societario in Italia di dirigenti/lavoratori specializzati/lavoratori in formazione, non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco, in quanto tale obbligo rileva solo per i lavoratori extra UE distaccati che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016.
Per consultare la circolare, clicca qui
http://lavoropiu.info/system/files/articoli/allegati/Ministero%20del%20Lavoro%2C%20Circolare%209%20febbraio%202017%2C%20n.%20521.pdf