27 Febbraio 2017
INPS: congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti prorogati anche per il 2017
Prorogati per il 2017 i due giorni di congedo obbligatorio per i lavoratori padri, che, nel 2018, aumenteranno a quattro giorni.
Non è stato invece prorogato il congedo facoltativo
L’INPS, con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, informa che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati dall’art. 1, comma 354 della Legge 232/2016 anche per le nascite e le adozioni/affidamenti che avvengano nell’anno solare 2017.
Ricordiamo che il congedo obbligatorio:
- è pari a 2 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
- spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino;
- ai lavoratori spetta un’indennità pari al 100% di retribuzione. L’indennità è a carico dell’INPS, ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e recuperata attraverso conguaglio con i contributi da versare mensilmente all’INPS;
- il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima.
Queste le modalità di presentazione della domanda:
- i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS sono tenuti a presentare domanda all’Istituto secondo le modalità indicate nella circolare 40 del 14 marzo 2013;
- i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questo caso i datori di lavoro comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499 del 18 aprile 2013.
Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito dal lavoratore né indennizzato da parte dell’Istituto.
Ricordiamo che la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente sarà aumentata a quattro giorni per l’anno 2018.
Per consultare il messaggio 828/2017, clicca qui
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20828%20del%2024-02-2017.pdf
Per consultare la circolare 40/2013 clicca qui
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.pdf
Per consultare il messaggio 699/2013 clicca qui
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206499%20del%2018-04-2013.pdf