L’Inps, con la circolare 1 marzo 2017 n. 41, fornisce le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo, pari al massimo a 8.060 euro su base annua, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di soggetti disoccupati, nelle Regioni meno sviluppate o in transizione.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Clicca qui per consultare la Circolare dell’INPS n. 41 dell’1 marzo 2017