Vouchers: l’utilizzo, nel periodo transitorio (sino al 31 dicembre 2017), dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni degli articoli 48 e 49 del D.Lgs. 81/2015, peraltro abrogate dal Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data odierna, 21 marzo 2017, sul proprio sito internet un comunicato, (http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/voucher-ministero-del-lavoro.aspx/) di cui proponiamo il testo in calce a questa news, con il quale chiarisce che l’utilizzo, nel periodo transitorio (sino al 31 dicembre 2017), dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni abrogate dal Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25.
Comunicato del Ministero del Lavoro del 21 marzo 2017
Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, dispone, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.