Il Ministero del Lavoro, con il parere n. 2283 del 23 marzo 2017, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento della diffida ad adempiere agli obblighi di assunzione obbligatoria delle persone con disabilità.
Con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano in merito alla possibilità per il datore di lavoro di ricorrere alle convenzioni di cui all’art. 11 L. 68/1999, al fine di ottemperare alla diffida ad adempiere agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili.
L’art. 15, comma 4-bis, della legge n. 68/1999 prevede infatti che il ritardo o la mancata assunzione delle persone con disabilità è soggetto alla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Il Ministero ritiene che, in caso di avvenuta diffida da parte del personale ispettivo delle direzioni del lavoro, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dallo stesso art. 15, co. 4-bis L. 68/1999, vale a dire la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Il Ministero non ritiene pertanto che la diffida contempli la possibilità di adempiervi anche mediante la richiesta di convenzione, in quanto non è possibile estendere la portata della norma agevolatrice a strumenti diversi rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore.
Per consultare la nota del Ministero del lavoro n. 2283 del 23 marzo 2017 clicca qui: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/04/INL-parere-n.-2283-del-23-03-2017-sanzione-diffida-e-termini-per-adempiere.pdf