L’INPS con messaggio n. 1581/2017 conferma che il congedo facoltativo per i lavoratori-padri non è stato prorogato per il 2017 e fornisce alcune precisazioni operative.
In relazione all’istituto del congedo facoltativo per i lavoratori-padri, l’Inps con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, in risposta ad un interpello proposto dalla CGIL, ha confermato che la misura adottata nel 2016 non è stata prorogata per l’anno 2017, precisando altresì che questa opportunità rimane limitata ai soli figli/e nati, adottati o in affidamento negli ultimi mesi del 2016 e quindi che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito al massimo non oltre il 31 maggio 2017, nel rispetto del termine di 5 mesi decorrente dall’evento nascita/affidamento/adozione.
Ad esempio, una madre che abbia partorito un figlio il 1° dicembre 2016, senza aver usufruito integralmente del congedo di maternità (un mese prima del parto e 4 mesi successivi), ossia fino al prossimo 30 aprile 2017, può anticipare il rientro al lavoro di uno o due giorni, consentendo al padre lavoratore di assentarsi per un analogo periodo, ma non oltre il 1° maggio 2017, giorno in cui il neonato in questione compirà cinque mesi di vita.
Di seguito il link per consultare il messaggio INPS n. 1581/2017: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201581%20del%2010-04-2017.htm