27 Aprile 2017
Geolocalizzazione flotte aziendali lecita ma solo con accordo sindacale
Il Garante della privacy, nella Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017, ha affermato che per l’adozione di sistemi di geolocalizzazione è necessario l’accordo sindacale e va garantito il diritto alla riservatezza dei dipendenti.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017 nella quale afferma che per la legittimità dei sistemi di geolocalizzazione, è necessario l’accordo sindacale (o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro) come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare, per il Garante:
- è necessario definire esattamente le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita (ad esempio, se la società intende avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati necessari per cinque anni. I dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata, invece, potranno essere conservati al massimo per 90 giorni, ovvero il tempo previsto dalla normativa per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente cancellati o anonimizzati.
- deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
- dovranno essere adottate anche precise misure di sicurezza e l’accesso ai dati trattati dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente.
- la società potrà comunque avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli di lavoro solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante e aver fornito un’informativa completa ai dipendenti.
Per consultare il documento, clicca qui:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6275627#2