L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, premesso che l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 232/2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Di conseguenza, fino alla stessa data del 31 dicembre 2017:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%. Stante il tenore letterale di tale disposizione, il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è però ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 92/201, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile;
L’INPS precisa inoltre, che, nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro sarà invece quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).
Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202499%20del%2016-06-2017.pdf