L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96.
In particolare, la circolare chiarisce vari aspetti, tra i quali accenniamo in sintesi la definizione di lavoro occasionale, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali e le assicurazioni obbligatorie:
Definizione di lavoro occasionale
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i due specifici contratti di lavoro introdotti dalla Legge 96/2017 (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) (comma 1, dell’art. 54-bis).
Compensi
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (art. 54-bis , comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, di importo non superiore a 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.
Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari,attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.
Assicurazioni sociali obbligatorie.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995), e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965).
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure indicate nella circolare, con riguardo al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale.
L’Istituto provvede all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.
Con successive news accenneremo ad altri punti contenuti nella citata circolare INPS.
Per consultare la circolare, clicca qui
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.pdf