Con la presente vengono analizzati ulteriori aspetti della circolare 107/2017: libretto famiglia, contratto di prestazione occasionale e registrazione sul sito INPS.
Libretto Famiglia: possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il quale l’utilizzatore potrà remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine di ogni prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto; l’appartenenza del lavoratore ad una delle categorie indicate dalla legge (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata; percettore di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito).
Contratto di prestazione occasionale: possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %, pari a € 2,97;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %, pari € 0,32;
– oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore, nella misura dell’1,0 % sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore.
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ricomprendendo i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
1) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
2) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
3) in agricoltura, salvo le eccezioni indicate dalla legge (fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti), è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione , ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori: ai fini dell’accesso alle prestazioni, lavoratori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente su www.inps.it/Prestazioni Occasionali, scegliendo se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previste tre distinte opzioni: per le Pubbliche Amministrazioni; per le imprese agricole; per gli altri utilizzatori.
Utilizzatori e lavoratori, all’atto della registrazione forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I lavoratori dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito a loro intestati, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. L’INPS raccomanda la massima attenzione nell’indicazione dei dati richiesti.
Per consultare la circolare, clicca qui
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.pdf