Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 14 del 26/07/2017, ha definito la modalità di calcolo del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGS.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 14 del 26/07/2017, ha definito la modalità di calcolo del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGS, per quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del D.lgs. 148 del 2015, nei casi di aziende che abbiano richiesto il trattamento di integrazione salariale straordinario e che abbiano effettuato un trasferimento di lavoratori da un sito produttivo a un altro all’interno della medesima azienda.
Il ministero rileva che si è riscontrato, in sede di valutazione dei programmi aziendali, come l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.
Pertanto, la Circolare n. 14 del 26 luglio 2014, ha stabilito che: in tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 1 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla CIGS.