29 Agosto 2017

Prestazioni occasionali: regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, fornisce una serie di indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa la nuova normativa sul lavoro occasionale e sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle nuove norme in materia di lavoro occasionale.L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, nel fornire una serie di indicazioni operative al personale ispettivo circa la nuova normativa sul lavoro occasionale e sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle nuove norme in materia di lavoro occasionale, ha altresì evidenziato in premessa di ritenere che i due strumenti operativi predisposti dal legislatore (“Libretto  Famiglia”  e “Contratto  di  prestazione  occasionale”) possano avere sia natura autonoma sia natura subordinata.

Queste le principali indicazioni fornite nella circolare:

  1. complessivamente non  superiore  a  5.000  euro  per  ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  2. complessivamente non  superiore  a  5.000  euro  per  ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
  3. non superiore  a  2.500  euro,  per le  prestazioni complessivamente rese  da ogni prestatore  di lavoro in favore  del medesimo utilizzatore, che  non possono  comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Nel  settore  agricolo  tale  limite  è  dato  dal  rapporto  tra  2.500 euro annui  e  la retribuzione oraria individuata dal CCNL.

I  suddetti  limiti  economici  si  riferiscono  ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

  1. a) persone fisiche, al   di   fuori   dell’esercizio   dell’attività   professionale   o   d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia;
  2. b) altri utilizzatori, quali  professionisti,  lavoratori  autonomi,  imprenditori,  associazioni, fondazioni,  altri  enti  di  natura  privata  nonché  le  pubbliche  amministrazioni, tramite il contratto di prestazione occasionale.
  1. da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
  2. con riferimento  al  solo  contratto  di  prestazione  occasionale, da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  più  di  cinque  lavoratori subordinati  a  tempo indeterminato (limiti specifici per le  imprese  del  settore  agricolo,  dell’edilizia e  di settori affini, delle imprese  esercenti l’attività di escavazione  o lavorazione  di materiale  lapideo, delle  imprese  del settore delle  miniere, cave e torbiere);
  3. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
  1. a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. b) il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. c) l’oggetto della prestazione;
  4. d) la data e l’ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione  ovvero,  se  imprenditore  agricolo,  la  durata  della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  5. e) il compenso pattuito per la prestazione.

Laddove  la  prestazione  relativa  ad  un  contratto  di  prestazione  occasionale  non  dovesse essere resa (ad es. per indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Al  fine  di  assicurare  ogni  forma  di  tutela  al  prestatore,  la  piattaforma telematica predisposta dall’INPS provvederà all’invio al prestatore, mediante comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, sia della comunicazione preventiva che dell’eventuale revoca della stessa trasmesse dall’utilizzatore, nonché la possibilità di confermare da parte del prestatore o dell’utilizzatore l’avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa.

Regime sanzionatorio: in caso di violazione delle norme sulle prestazioni occasionali, le conseguenze per l’utilizzatore di saranno le seguenti:

a) Superamento del limite economico o del limite orario: il superamento  da parte di un utilizzatore  per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile (o del diverso limite previsto  per il settore  agricolo) comporta  la trasformazione  del  relativo  rapporto  nella  tipologia  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato a far  data  dal  giorno  in cui si  realizza il  predetto superamento,  con  applicazione  delle  connesse sanzioni civili ed amministrative.

Le sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia non operano né nei confronti della Pubblica Amministrazione né nel caso in cui il personale sia stato utilizzato  attraverso il ricorso a contratti di somministrazione.

b) Acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: comporta, sin dalla data d’inizio del rapporto, la conversione dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative (laddove sia stata accertata la natura subordinata dello stesso). Le sanzioni non si applicano nel caso in cui il personale sia stato utilizzato attraverso il ricorso a contratti di somministrazione.

c) Violazione dell’obbligo  di  comunicazione: in caso  di violazione dell’obbligo di  comunicazione  preventiva da  parte  di  utilizzatori (diversi  dalla  pubblica amministrazione e  dalle  persone  fisiche/famiglie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per  ogni prestazione lavorativa  giornaliera per cui risulta  accertata  la violazione (sanzione riguardante esclusivamente il contratto di prestazione occasionale). Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto congiunto dei seguenti due requisiti: la  prestazione  era  comunque  possibile  in  ragione  del  mancato  superamento  dei  limiti economici e temporali (280 ore); la prestazione poteva effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti  analoghe   prestazioni   lavorative   correttamente   gestite,   così   da   potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la cosiddetta maxisanzione per “lavoro nero” prevista dall’ art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, e cioè: sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo; da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo; da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

d) Ricorso al contratto  di prestazione occasionale  da parte degli utilizzatori non del settore agricolo  che  hanno  alle  proprie  dipendenze  più  di  cinque  lavoratori  subordinati  a  tempo indeterminato: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per  ogni prestazione lavorativa  giornaliera per cui risulta  accertata  la violazione (sanzione riguardante esclusivamente il contratto di prestazione occasionale).

e) Violazione dell’obbligo concernente il riposo giornaliero: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

f) Violazione dell’obbligo concernente i riposi settimanali: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa e’ da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

g) Violazione delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro: si applicano tutte le varie e specifiche sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008.

Per consultare la circolare, clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/08/INL-circolare-5-2017-nota-regime-sanzionatorio-prestazioni-occasionali-signed.pdf

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