Il Capo dell’Ispettorato ha chiarito quali siano i profili sanzionatori per i datori di lavoro ed i dirigenti che omettono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico.
Il 12 ottobre 2017, il Capo dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, è intervenuto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad un rischio specifico, fornendo al proprio personale ispettivo istruzioni sull’individuazione delle sanzioni da irrogare ai datori di lavoro ed ai dirigenti in caso di omessa sorveglianza sanitaria.
Tali indicazioni “univoche” sono state inserite all’interno della lettera circolare 12 ottobre 2017, prot. n. 3 e specificano i profili sanzionatori nel caso in cui un datore di lavoro o un dirigente dovessero violare gli obblighi sanciti dal D.lgs 81/2008.
L’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, prescrive un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Nella corso della lettera, l’INS ammette la complessità della materia: il suddetto obbligo non è esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame.
L’ispettorato ha anche specificato che l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto, sulla base delle indicazioni dell’INL, le sanzioni da applicare al datore di lavoro che esercita tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio per mezzo di lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando i casi particolari previsti dell’articolo 3 del decreto, nonché i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, saranno responsabili in caso di violazione dei seguenti obblighi:
Condotta |
Regime sanzionatorio in caso di violazione |
Art. 18 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 81/2008
Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità |
Art.55, co.5, lett.g) del D.Lgs. n. 81/2008
La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro |
Art. 18 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza in sede di affidamento dei compiti |
Art. 55, comma 5, lett.c) del D.Lgs. n. 81/2008
L’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Art 18 co. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008
Inviare dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto
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Art. 55, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008
L’ammenda da 2.000 a 4.000 euro Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati |