08 Gennaio 2018
Bonus assunzioni giovani 2018
L’art. 1, commi 100-108, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) introduce una nuova agevolazione contributiva per assunzioni di giovani.
La misura ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile attraverso uno sgravio contributivo per i datori di lavoro. Lo sgravio sarà del 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro su base annua ripartito su base mensile per 36 mensilità. Potrà essere richiesto per assunzioni dal 1º gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o per le stabilizzazioni di lavoro flessibile di giovani fino a 30 anni (35 anni fino al 31 dicembre 2018).
Condizioni per la fruizione del bonus
Le condizioni per poter usufruire del Bonus lavoro Giovani 2018 sono le seguenti:
- che vi sia stata un’assunzione contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- che vi sia stata la stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendista;
- che vi sia stata la stabilizzazione a tempo indeterminato di un lavoratore in forza con contratto a tempo determinato;
- il lavoratore, all’atto dell’assunzione o della stabilizzazione, non deve aver compiuto compiuto i 30 anni di età (35 per le assunzioni o le stabilizzazioni di contratti a termine, ma solo per l’anno 2018);
- il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro;
- il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
- il datore di lavoro deve essere in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi ex art. 31 D. Lgs 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc);
Ammontare e durata del bonus
- Per le assunzioni ex novo e per le conversioni a tempo indeterminato di lavoratori in forza con contratto a termine, quelli a termine, lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro su base annua, ripartito su base mensile, per 36 mensilità.
- Per le stabilizzazioni degli apprendisti lo sgravio sarà pari al 50% dei contributi INPS per 12 mesi, oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato ex art. 47 comma 7 D. Lgs. 81/2015.
- Per le assunzioni di giovani studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dalla legge o che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, il bonus sarà pari al 100% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 euro su base annua, ripartito su base mensile, per 36 mensilità, purchè l’assunzione sia effettuata entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Revoca del bonus
Se il lavoratore assunto con gli sgravi viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei primi 6 mesi, si ha la revoca e il recupero degli incentivi. Lo stesso avviene in caso di licenziamento nello stesso periodo di un lavoratore della stessa unità produttiva con stessa qualifica.
L’esonero contributivo giovani 2018 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai nuovi rapporti di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
L’operatività del provvedimento è subordinata all’emanazione di una specifica circolare INPS che spiegherà nel dettaglio tutti i risvolti pratici della misura.