La Commissiona Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), in seguito alla emanazione della L. 30 novembre 2017, n. 179, ha attivato due nuovi sistemi volti all’acquisizione di segnalazioni in ambito “whistleblowing”.
Dal 3 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 4 duodecies del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ai dipendenti di imprese di investimento e banche, viene attribuita la possibilità di segnalare alla CONSOB, tramite nuovi canali dedicati, le potenziali condotte illecite di cui dovessero prendere coscienza nell’ambito della propria attività lavorativa.
Le segnalazioni potranno essere effettuate, sempre nel rispetto della riservatezza del whistleblower, sia telefonicamente, tramite il numero telefonico 06 8411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11-12 e 17-18, sia attraverso la spedizione di un apposito modulo anonimo alla casella di posta elettronica [email protected]. Il modulo, in alternativa, potrà essere trasmesso alla Commissione tramite posta ordinaria.
La Consob nel trattamento delle informazioni ricevute in seguito alle segnalazioni dovrà assicurare la conformità ai criteri previsti dal Tuf ed al rispetto della normativa privacy.