Il congedo di paternità, originariamente introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della L.92/2012, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 208/2015, prevedeva la possibilità del padre lavoratore dipendente di astenersi dal prestare attività lavorativa per un giorno nell’arco temporale di 5 mesi dalla nascita del figlio. La durata è stata poi estesa a due giorni per l’anno 2017 ed, infine, ulteriormente aumentata , per il 2018 , dalla Legge 232/2016 che ha portato a quattro, il numero dei giorni in cui il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro
Ai quattro giorni ne può essere aggiunto un altro, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in base al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Al padre lavoratore, per i giorni di astensione dal lavoro per congedo di paternità obbligatorio, è riconosciuto un trattamento economico nella misura pari al 100% della retribuzione che dovrà essere anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato con i contributi INPS.