15 Gennaio 2018

Retribuzione lavoratori-obbligo di tracciabilità

 

La “finanziaria”ha fissato specifiche modalità per il pagamento delle retribuzioni escludendo il contante

L’articolo 1, co. 910 della Legge 205/2017, c.d. Legge di Bilancio, dispone che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro, o committenti, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, tramite sistemi (banca o un ufficio postale) che escludano l’uso del denaro contante.

Tale norma si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi  della  L. 3 aprile 2001, n. 142.

La norma elenca i mezzi consentiti con cui può essere effettuato il pagamento della retribuzione,:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si considera comprovato nel caso in cui il delegato sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Questi obblighi non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con tutte le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, agli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, né a quelli comunque  rientranti  nell’ambito  di  applicazione   dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   più rappresentative  a  livello  nazionale.

Il comma 913, in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del datore   di   lavoro o committente, prevede che si applichi la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

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