Compatibile il distacco con l’apprendistato
INL: compatibilità tra apprendistato e distacco
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 290 del 12 gennaio 2018, non ancora accessibile al pubblico, con la quale fornisce un parere all’ITL di Udine-Pordenone (nota prot. n. 29837 del 19/12/2017), in merito alla compatibilità della formazione in un contratto di apprendistato ed il distacco ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato quando, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge (sussistenza dell’interesse del distaccante – temporaneità del distacco – esecuzione di una attività lavorativa determinata – consenso del lavoratore nel caso il distacco comporti un mutamento di mansioni – esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito), vi siano anche:
Per quanto riguarda la figura di quest’ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro (si presume distaccante, in quanto l’INL non lo precisa). Ricordiamo che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”. In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.