06 Febbraio 2018

Bonus Formazione 2018

Bonus formazione 2018: occorre il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

La legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all’art. 1, commi 48-55, prevede un beneficio fiscale (credito d’imposta) a favore di tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato) che effettuano spese per attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi sin dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il credito è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale (riteniamo si tratti del costo del lavoro e degli eventuali costi di trasferta) del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino a un importo massimo annuale di 300.000 (trecentomila) euro a impresa. Per la sua piena applicazione è però necessario un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, decreto che dovrebbe essere emanato entro il 31 marzo 2018 e contenere tutte le indicazioni utili agli adempimenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita al periodo d’imposta 2018).

L’attività di formazione che potrà beneficiare del bonus deve rientrare negli ambiti innovativi legati alle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” quali, ad esempio quelle concernenti:

Non si considerano attività di formazione ai fini del bonus la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

 

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