L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare con cui ha chiarito quali sono le conseguenze per i datori di lavoro che decidono di non applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In particolare, la circolare n. 3 del 2018, indica che:
“Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia contratti di prossimità; eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori, come prevede il Legislatore, “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);
– l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006;
– il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995”.
Altresì, l’ispettorato ha sottolineato la possibilità dei contratti collettivi di “integrare” l’assetto normativo di diversi istituti, riservando tale facoltà alla contrattazione collettiva sottoscritta da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e ribadendo l’inefficacia di ogni intervento di natura derogatoria o integrativa da parte degli altri contratti.
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di applicare una disciplina derogativa o integrativa prevista da un contratto non avente le suindicate caratteristiche in termini di rappresentatività, potrà verificarsi, nei casi più critici, ed a seconda del tipo di istituto, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro nella “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.