In particolare, l’INAIL ha sottolineato che l’abolizione riguarda solo la tenuta del registro infortuni, la quale decorre dal 23 dicembre 2015, ma non la denuncia di infortunio di cui rimane onerato il datore di lavoro.
Permane, quindi per il datore di lavoro, l’obbligo di comunicare per via telematica all’INAIL gli infortuni patiti dai dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
La denuncia dell’infortunio deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore e al datore di lavoro per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
In merito alla denuncia di infortunio, giova ricordare che, per effetto dell’art. 21 del D.lgs. n.151/2015, dal 22 marzo 2016 è esteso il principio della trasmissione per via esclusivamente telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria competente, anche del certificato d’infortunio e di malattia professionale.
La norma, inoltre, stabilisce che dal 22 marzo 2016 la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce d’infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, prevista dal D.P.R. n. 1124/1965, è a carico esclusivamente dell’INAIL con il conseguente esonero, anche in questo caso, per il datore di lavoro.
L’INAIL ha inoltre precisato che “Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame“.
Di conseguenza, sembrerebbe, che in modo implicito venga evidenziato un dovere di conservazione da parte del datore di lavoro del registro infortuni già in uso e ora abolito che, secondo la disciplina previgente , è di almeno 4 anni dalla data dell’ultima registrazione o dalla data di vidimazione se non usato.